Diritto

Ti amo da farti morire

Ti Amo da Farti MorireTi amo da…farti morire…

Stalking: riconoscerlo ed agire!

Francesco Caccetta*

“…non ha più una vita, non può uscire la sera, non può andare a fare una passeggiata, spese in un supermercato, niente senza il terrore di trovarselo davanti. O alle spalle. E infatti non esce più. Vive rinchiusa in casa, come se fosse un carcere. Lui invece può girare indisturbato”.[1]

Questo brano di un bellissimo libro dello scrittore e Magistrato Gianrico Carofiglio, illustra in maniera icastica, l’angoscia e lo stato d’animo della vittima di stalking.

Il termine Stalking, è di chiara origine venatoria, in quanto il suo significato è proprio “fare la posta ad una preda” e le cronache di questi ultimi anni, ci portano spesso a conoscenza di casi di persone, vittime di quella che viene definita come “sindrome del molestatore assillante”, il più delle volte, con casi eclatanti, sfociati nell’atto estremo dell’omicidio.

In un recente passato, il persecutore, che da ora in poi chiameremo stalker, non aveva ancora una posizione precisa nel nostro ordinamento giuridico, ed i suoi comportamenti, ancorché illeciti, venivano individuati in un coacervo di reati minori che, anche se perseguiti penalmente, non sempre riuscivano a farlo desistere dal suo intento.

Questo creava molta insicurezza, rassegnazione e senso di abbandono per la vittima, che finiva per subire le condotte moleste e persecutorie senza quasi opporre più alcuna resistenza, nonché delle serie difficoltà oggettive anche alle forze di polizia impegnate a contrastare questo strano fenomeno con scarsissimi mezzi soprattutto giuridici e preventivi.

Con l’introduzione dell’art.612 bis del codice penale, avvenuta in data 23 aprile 2009, anche in Italia, lo stalker è finalmente perseguito con una norma specifica, esaustiva e, a mio parere anche efficace.

 

Ma una cosa che ritengo utile per i cittadini, è sapere e comprendere, che lo stalking, non è soltanto quello che culmina nell’omicidio, ma esiste un cospicuo numero di persone, (soprattutto donne, anche se il fenomeno riguarda ambo i sessi), vittime di atti persecutori, che ogni giorno in silenzio e solitudine, subisce, sottovalutando quelli che in medicina si dicono prodromi ossia quelle manifestazioni morbose che precedono l’insorgere di una sintomatologia caratteristica che nell’immediato futuro potrebbe rivelarsi fatale.

Giova sapere, che tra lo stalker e la vittima, si viene ad instaurare una relazione forzata, con una forte componente di controllo, che inevitabilmente va a condizionare lo svolgimento della vita della persona perseguitata, che vivrà in un continuo stato di paura e di ansia, con disturbi del sonno, della concentrazione ed a volte con la comparsa del cosiddetto disturbo post-traumatico da stress, che spesso non termina neanche dopo la cessazione delle molestie.

La vittima è quindi costretta a stravolgere la sua vita privata, cambia il suo numero di telefono, cambia abitazione ed a volte lavoro, non va più in palestra ed alla fine…non esce più di casa.

L’offender (lo stalker) agisce con minacce, molestie, a volte anche con percosse dagli esiti lesivi anche importanti, con lo specifico intento di indurre nella sua vittima un disagio di natura psichica e fisica, ma soprattutto un terribile senso di paura…

Le vittime, non sempre riescono a riconoscere da subito il pericolo che incombe…di solito minimizzano o giustificano i comportamenti del/della partner, anche a causa di retaggi culturali, non proprio di vecchia data, confondendo comportamenti malevoli, con quelli più blandi, tipici della semplice gelosia, tanto iconizzata anche dalla nostra cultura cinematografica, legittimando alcuni comportamenti e ignorando così,  i segnali del pericolo imminente.

La linea di confine tra il corteggiamento e lo stalking, purtroppo nella fase iniziale, può essere minimale, impercettibile, ma assume un grande significato, quando inizia a limitare la vita della vittima, la quale si accorgerà di essere sempre in uno stato di allerta come se da un momento all’altro potesse sopraggiungere qualche pericolo…

Da quel momento, significa vivere nell’incubo, costantemente controllati, continuamente guardati a vista, umiliati/e con gli amici e spesso anche sul luogo di lavoro, con diffamazioni, divulgazioni di notizie intime o riservate, scritte sui muri dei luoghi di lavoro. Si subiscono comunicazioni intrusive, tramite lettere, sms, e-mail, furti di identità sui social network (face book, twitter ecc.) divulgazione di foto o notizie su internet…in un escalation di problemi sempre più difficili da affrontare e risolvere da soli!

Ci sarebbe molto da dire sulle categorie degli stalker e anche delle stesse vittime, ma il mio intervento, anche questa volta vuole essere di taglio pratico, un consiglio ed un incitamento, ad uscire allo scoperto, per le persone che si riconoscono in qualche modo vittime di questi comportamenti persecutori. Per questo, mi limiterò a fare qualche accenno sulle cose da non fare e quelle invece da fare subito, per uscire presto da queste terribili situazioni.

Prima di tutto, bisogna dire che lo stalker non sempre è una persona affetta da un disturbo mentale e, anche se esistono alcune forme di persecuzione agite da psicotici, non sempre esiste una condizione inquadrabile in un contesto psicopatologico, ne associato ad abuso di alcol o sostanze stupefacenti.

Dal punto di vista psicopatologico, il fenomeno dello Stalking non essendo omogeneo, non  è classificato in una categoria diagnostica definita e non sempre è possibile attribuire la presenza di una patologia mentale nell’agire dei soggetti che compiono atti persecutori. Si parla infatti di disturbo della personalità, disturbo ossessivo o border line, ma non esiste una precisa diagnosi.

È bene sapere che oggi, le forze dell’ordine, sono molto ferrate in questa materia e, sia i Carabinieri sia la Polizia di Stato, hanno attivato dei servizi ad hoc che trattano l’argomento, con indirizzo di aiuto per le vittime ed hanno sperimentato una serie di interventi per fare desistere lo stalker, con provvedimenti di natura penale, ma anche di natura amministrativa.

Andiamo quindi ad esaminare alcuni consigli per le vittime. Come ho detto prima, a volte (spesso) si tende ad individuare il reato di stalking anche in altri comportamenti che niente hanno a che fare con quel delitto, oppure, in casi conclamati, si tende a sottovalutare il rischio, con conseguenti minori precauzioni, come ad esempio non adottare comportamenti che scoraggino invece, fin dall’inizio, il molestatore. Vediamo meglio ed iniziamo con una premessa:

  • Prima di parlare di stalking, occorre che i comportamenti assillanti e gli atti persecutori (intesi come un insieme di condotte reiterate nel tempo, dirette o indirette, indirizzate ad una persona conosciuta o sconosciuta, che inducono chi le subisce in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico), siano ripetuti e perduranti. Alcune teorie attualmente in voga, parlano di almeno dieci ripetizioni in uno spazio di almeno un mese, ma questi termini non sono perentori ed ogni caso deve essere valutato di volta in volta dalle forze dell’ordine.
  • Se parliamo di rapporti tra ex, se la relazione è terminata o, per qualsiasi ragione, è indesiderata, bisogna sapere dire di no, con chiarezza e soprattutto fermezza, evitando assolutamente di assurgersi alla figura di psicologo improvvisato, o cercando di avere compassione per l’offender, perché questi atteggiamenti (da parte della vittima), rafforzano i comportamenti persecutori dello stalker, il quale ne trae quindi beneficio! Ormai è assodato che lo stalker, si rinforza sia con i comportamenti di rabbia, sia con quelli di paura della persona perseguitata.
  • Rivolgersi da subito alle forze di polizia, garantirà risultati migliori. Spesso, per quanto possa apparire assurdo, ma le statistiche dicono così, la preoccupazione delle vittime è quella di fare del male al loro persecutore, perché magari c’è un ricordo di un legame affettivo forte, che impedisce di prendere provvedimenti contro quella persona che una volta si amava, preferendo continuare a soffrire sottovalutando le conseguenze di questo comportamento.
  • Per ovviare a questo è bene sapere che sono previsti dei passaggi meno dolorosi anche per lo stesso stalker, il quale, se si interviene subito, potrebbe senz’altro uscire indenne da pregiudizi penali. Mi riferisco all’istituto dell’Ammonimento, introdotto dall’art. 8 del decreto legge 11/2009, il quale prevede che, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612-bis del codice penale (Atti persecutori, che ricordiamo prevede un periodo di sei mesi al contrario delle normali querele che prevedono invece il termine di tre mesi), la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale), avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta verrà trasmessa al Questore, il quale, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento (con provvedimento in forma di verbale), invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e cessare immediatamente i comportamenti segnalati.

Una cose a mio avviso importante, prevista con l’ammonimento, consiste inoltre nel potere del Questore di valutare l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni, in poche parole togliere le armi, ancorché regolarmente e legittimamente detenute dallo Stalker (che magari è un cacciatore ed ha quindi facilità di reperire un arma da fuoco), riducendo il potenziale pericolo di offesa, iniziando quindi a tutelare la vittima e nel contempo, far capire all’offender che la cosa è seria e che forse sarebbe meglio davvero desistere dai comportamenti persecutori. Nel caso in cui lo Stalker, già ammonito, non desista nel suo insano comportamento, la pena per il delitto di cui all’art. 612-bis del codice penale è aumentata e si procede d’ufficio (cioè indipendentemente dalla volontà della vittima).

In effetti la norma si caratterizza per la finalità di sventare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, le condotte di per sé violente o disdicevoli che, pur se non essere tali da integrare (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio, potrebbero degenerare e preludere a veri e propri comportamenti delinquenziali[2].

Altra cosa importante da sapere, vero toccasana per le persone perseguitate, è che la cosiddetta  legge sullo Stalking, ha anche introdotto un articolo nel codice di procedura penale, che concorre a tutelare ancora di più la vittima. L’articolo in questione è il 282 ter c.p.p.  che consiste nel divieto di avvicinamento e nell’obbligo di mantenere una certa distanza dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai propri cari. Nel corso delle indagini preliminari o durante il dibattimento (siamo quindi nella fase successiva all’ammonimento o in quella comunque dove già è stata presentata una denuncia contro lo stalker), il Pubblico Ministero può chiedere al Giudice competente (g.i.p.) l’emissione del provvedimento suddetto.

A questo punto, anche se non ritengo di avere completamente esaurito l’argomento, spero sia chiaro, che non esistono remore a ricorrere alle Forze dell’ordine qualora ci si sentisse in qualche modo vittime di atti persecutori. Vorrei informare le persone che leggono questo articolo, che in questo modo, sarà più facile, per le forze di polizia, tutelare sia la vittima che i propri cari, da atti inconsulti dello stalker e, nel contempo, aiutare anche lo stesso molestatore che è per primo vittima egli stesso della persecuzione ossessiva che mette in atto nei confronti dell’altra persona.

Agli strumenti repressivi nei confronti dello stalker, potranno infatti essere affiancate terapie e forme di vigilanza al fine di fargli recuperare l’ormai compromesso equilibrio psichico.

Le vittime invece, potrebbero uscire da un incubo, dal quale da sole, sarà difficile svegliarsi!

Rivolgetevi alle forze di polizia…possiamo aiutarvi!

*Dott. Francesco Caccetta Luogotenente dei Carabinieri Laureato in Scienze per l’investigazione e la sicurezza, Grafologo della consulenza peritale, esperto di Criminologia e tecniche investigative avanzate.

 


[1] G. Carofiglio “Ad occhi chiusi”, Sellerio editore, Palermo 2007

[2] Tar Campania – Sentenza n. 114/2011

© Riproduzione Riservata

Francesco Caccetta

Criminologo; Ufficiale R.Str.E. dei Carabinieri; Laureato con lode in Laurea Magistrale in Ricerca Sociale per la sicurezza interna ed esterna, Laureato con lode in Scienze per l’investigazione e la Sicurezza; Master in Antropologia Filosofica, Criminologia e Tecniche Investigative Avanzate; grafologo della consulenza peritale. Autore del libro sul Controllo del Vicinato "L'occasione fa bene al ladro".

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