Sociologia

Criminologia e intercultura in tribunale: utopia o realtà?

Fuggire da un’accusa ingiusta e ricadere in un’accusa ancor più ingiusta?  Sembra l’incipit di un romanzo kafkiano ma è ciò che è accaduto a J.H e M.R., due giovani ragazzi di etnia curda di 25 e 19 anni.

I due ragazzi sono scappati dai loro paesi, rispettivamente Iran e Iraq, per fuggire da ingiuste condanne a morte ricevute per motivi religiosi/politici e arrivati in Italia, dopo un lungo viaggio attraverso tre Stati e dopo essere stati subito intercettati dalla Guardia di Finanza, sono stati accusati di far parte dell’equipaggio del barcone che li ha condotti alle coste di Melito di Porto Salvo (RC), che per ironia della sorte, non è stata decisamente un’ancora di salvezza. Il natante, partito da Istanbul e arrivato nelle coste calabresi il 5 novembre 2012, trasportava 170 persone di nazionalità diverse, stivate in condizioni disumane.

I due ragazzi hanno trascorso quasi quattordici mesi dietro le sbarre, senza ausilio di un interprete e senza sapere neanche i capi d’accusa a loro imputati, ciò in relazione al fatto che l’idioma dagli stessi parlato non veniva compreso dal personale interno né tanto meno dagli operatori, né erano in grado di interloquire in altra lingua europea.

Nel procedimento, già dalle prime fasi d’indagine, gli unici sospetti a loro carico nascevano dalla deposizione di un altro soggetto che ha viaggiato unitamente agli stessi, poi sentito a  testimone considerato attendibile in fase di incidente probatorio, tanto da mantenere i due “scafisti” in custodia cautelare in carcere, e poi inattendibile in sede di processo quando la difesa ha fatto emergere i punti critici dell’attività giudiziaria complessivamente intesa.

Infatti il testimone, nel riportare le fasi del viaggio, nel narrato ha indicato i due ragazzi (ed altri elementi) come coloro che si prestavano a distribuire la poca acqua ed il poco cibo (biscotti) che venivano distribuiti ai migranti imbarcati, senza però fare cenno alla circostanza che la distribuzione di acqua e cibo era frutto di costrizioni fisiche, violenze e minacce subite dai reali scafisti per poter meglio gestire la distribuzione di ciò.

Inoltre, il semplice fatto di avere un aspetto più pulito ed ordinato nel vestiario, a causa della scarsa conoscenza culturale dei paesi mediorientali, per un Tribunale italiano è stato sufficiente per formulare un’accusa di traffico di esseri umani, ciò in quanto non è stato compreso che nella cultura dei popoli di appartenenza dei due è estremamente importante e fondamentale la cura del corpo e del vestiario

Si parla quindi di scarsa conoscenza culturale perché i due ragazzi sono stati assolti a piena formula dal Tribunale di Reggio Calabria solo dopo l’intervento dello staff dello Studio Legale De Benedetto, composto dall’avvocato Lucia Rosa De Benedetto e dal sociocriminologo dott. Dariush Rahiminia, i quali sono riusciti a dimostrare efficacemente come in certe culture, in primis quella iraniana, l’essere elegante ed ordinati è il presupposto fondamentale della vita quotidiana. Come afferma il dott. Rahiminia, dalle evidenti origini persiane: «Se si donano 2 euro ad un mendicante iraniano, questi comprerà una saponetta piuttosto che del pane!.»

Altra, decisamente più importante, considerazione nasce dal fatto che, come dagli atti, non si sia posta attenzione alle differenze di provenienza degli imputati, il fatto che parlassero tutti lingue diverse è stato messo in secondo piano, infatti è stato utilizzato un interprete di nazionalità afghana Pashto, prima, e un’interprete egiziano, dopo. Interlocutori Pashto e arabi per tradurre il Farsi e il curdo? Sarebbe come utilizzare uno svedese per tradurre le parole di un portoghese! Tralasciando che il curdo stesso ha più di una diramazione dialettale e che quindi esistono forme totalmente diverse, come ricorda l’avv. De Benedetto:  «Il fatto che non siano mai stati supportati da nessun interprete adeguato e che siano stati abbandonati a se stessi, sia dal personale della struttura carceraria che in fase di giudizio, è una grave violazione dei diritti dell’uomo. Infatti, come disposto dal articolo 5 comma 2 della CEDU “Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.” Concetto ripreso nell’art. 6 il quale dispone che in sede processuale l’imputato “deve essere informato nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico” ».

Dopo l’intervento in sede processuale dell’avv. De Benedetto e del dott. Rahiminia, il GIP si è finalmente mobilitato a reperire degli interpreti adeguati per poter permettere il pieno diritto di difesa agli imputati e a poter finalmente far luce sulle vicende accadute sull’imbarcazione. Processo che così ha portato all’individuazione dei veri responsabili.

Ciò è avvenuto mediante l’individuazione di persona a conoscenza dei fatti che è stata sentita in sede di giudizio abbreviato condizionato (un altro migrante partito sempre unitamente ai due imputati che ha viaggiato con gli stessi, nelle medesime condizioni e che è stato in grado di descrivere il viaggio e la sua dinamica) mediante l’ausilio d’idoneo interprete in lingua Farsi individuato dopo le ricerche effettuate dalla difesa. Il migrante imputato che interloquiva in lingua farsi fu poi in grado di comunicare con l’altro migrante di etnia curda in altro idioma conosciuto da entrambi, i due poi attraverso il Farsi e un comune codice comunicativo stabilito nel contraddittorio hanno dato contezza e certezza della comprensione degli atti e delle attività.

Questa procedimento ha aperto le porte verso un ipotetico scenario futuro nel campo criminologico-forense, «Lo studio e la conoscenza delle diverse culture esistenti al mondo, come si è visto, cambia radicalmente l’ordine delle carte in tavola – afferma il dott. Dariush Rahiminia – un dettaglio che, col senno di poi, sembra una sciocchezza si è rivelato decisivo per rovesciare la convinzione del GIP e per individuare i veri colpevoli del reato».  Continua dicendo: «Quando si sente parlare di “criminologia”, si pensa immediatamente a scene del crimine, omicidi, CSI ecc… in realtà la criminologia in senso letterale non è altro che lo studio del crimine o del reato in sé, analizzato dal punto di vista giuridico e sociologico. Basti pensare che i reati previsti dal nostro sistema giuridico non sono considerati tali in altre culture, e di conseguenza in altri sistemi giuridici, e viceversa. Ad esempio, in Arabia Saudita solamente nel dicembre 2013, è stato permesso legalmente alle donne di guidare autoveicoli. Mettiamo caso che una turista europea fosse entrata in territorio saudita al volante della sua vettura, tralasciando per un attimo il fatto che ignorantia legis non excusat, questa donna sarebbe stata condannata a molti anni di carcere per questo “reato imperdonabile”. Se una donna araba guidasse in Italia sarebbe da considerare una criminale? Queste considerazioni indicano la necessità di un cambio di paradigma, di punto di vista, e il bisogno di trovare un metodo nuovo per approcciarsi al nostro mondo ormai così globalizzato. A quanto pare stiamo percorrendo la strada che potrebbe portare verso la nascita di una “Criminologia interculturale”; studiare i vari sistemi sociali e giuridici per successivamente compararli alle nostre leggi e consuetudini potrebbe aprire la mente ad una serie di aggravanti, attenuanti e rovesciamenti di sentenze date per certe». Dal punto di vista giuridico ci parla l’avv. Lucia Rosa De Benedetto che afferma come importante e fondamentale è stato il concreto esercizio di difesa. Infatti le garanzie processuali in ordine alla esatta conoscenza e comprensione degli atti sono state fortemente compromesse dalla incapacità del sistema  di adeguarsi al fenomeno migratorio ed alle speculazioni che stanno dietro a questi viaggi della speranza. Il sistema carcerario, non per propria inefficienza ma perché vi è inadeguatezza normativa a rispondere di nuovi bisogni emergenti in ambito giudiziario all’esito degli indicati fenomeni, non ha consentito agli indagati di far percepire agli operatori il disagio sofferto nell’essere innocenti in carcere senza poter spiegare le dinamiche vissute.

I due giovani migranti non hanno compreso per quasi due anni le motivazioni per le quali erano sottoposti a vincoli e nessuno è stato in grado di comprendere il difetto comunicativo dando per assodato che gli interpreti nominati avessero svolto un buon lavoro. In realtà così non era. Il merito va ad una difesa avveduta e supportata dall’ausilio del sociologo/criminologo che costituendo un valido team difensivo ha capito in primo luogo il gap comunicativo e cognitivo per poi predisporre gli strumenti più idonei e la scelta processuale congrua al caso concreto.

Il tutto si è serenamente chiuso con assoluzione piena confermata in secondo grado, nonostante l’appello della competente Procura, ed adesso i due migranti hanno raggiunto i propri familiari senza dimenticare quanto subito e quanto il lavoro cosciente di validi professionisti e la formulazione di un nuovo paradigma investigativo sia stata la chiave di apertura delle porte del carcere in cui si trovavano.

 

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